Sezione dedicata alla Mountain Bike |
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Codice di comportamento N.O.R.B.A.La NORBA - National off Road Bicycle Association (Associazione nazionale ciclisti fuoristrada), è nata negli Stati Uniti con lo scopo di elaborare un codice di comportamento in cui sono elencati una serie di consigli ai quali ogni appassionato di mountain bike dovrebbe scrupolosamente attenersi.1. Dare la precedenza agli escursionisti a piedi: la gente giudicherà la MTB dal vostro comportamento. In quanto novità essa potrebbe non essere vista positivamente dagli altri. 2. Rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e nel sorpassare altri escursionisti in bicicletta o persone che fanno trekking in montagna, facendo in modo che si accorgano della vostra presenza in anticipo. 3. Controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo che vi si possa incontrare qualcuno. L'andatura va commisurata al tipo di terreno e all'esperienza di ciascuno. 4. Restare sui percorsi già tracciati evitando di tagliare per terreni molli, c’è il rischio di danneggiare le vegetazione e accentuare l’erosione al suolo. 5. Non spaventare gli animali, siano essi domestici o selvatici. Date loro il tempo di spostarsi dalla vostra strada. 6. Non lasciare rifiuti. Portare con sé i propri e, se possibile, raccogliere quelli abbandonati da altri. 7. Rispettare le proprietà pubbliche e private inclusi i cartelli segnaletici, lasciando i cancelli così come sono stati trovati. Siate sempre gentili con i proprietari dei fondi. 8. Essere sempre autosufficienti. Meta e velocità media verranno stabiliti in funzione dell'abilità personale, dell'equipaggiamento, del terreno, delle condizioni metereologiche esistenti e di quelle previste. 9. Non viaggiare da soli in zone isolate e se si devono compiere lunghe distanze comunicare la destinazione e il programma di viaggio. Portare sempre con se un cellulare e gps. 10. Rispettare la filosofia del cicloescursionismo tesa al minimo impatto con la natura. Limitarsi a scattare fotografie e a lasciare impronte leggere portandosi via solamente bei ricordi. |
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Regole I.M.B.A. (International Mountain-Bicycling Association)1 - Percorrete solo sentieri tracciati ed accessibili2 - Non lasciate tracce 3 - Mantenete il controllo della vostra bicicletta 4 - Cedete sempre il passo 5 - Non disturbate la fauna locale 6 - Pianificate le vostre azioni |
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Codice della stradaDi seguito trovate i testi dei due principali regolamenti riguardanti usi e comportamenti da tenere in bicicletta.Legge 29 Luglio 2010, n. 120 Modifiche al Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Modifica dell'art. 182 del D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992 in materia di circolazione dei velocipedi) Art. 182 - Circolazione di velocipedi 1) I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 2) I ciclisti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sè, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. 3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. 4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. 5) E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia la conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. 6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. 7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quatto persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. 8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. 9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. 9 bis) Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti al alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. 10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. Art. 377 Regolamento di Attuazione del C.d.S. - Circolazione dei velocipedi: 1) I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono . 2) Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3) In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4) Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5) Il trasporto di bambini fino ad otto anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all’articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all’articolo 225 e sono installate: a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa; b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di età. Prima del montaggio della attrezzatura è necessario procedere ad una verifica della solidità e stabilità delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso. 6) Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all’art. 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7) Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. |